martedì 21 febbraio 2012

MA PERCHè I SINDACATI NON PAGANO L'ICI?

PERCHè I SINDACATI NON PAGNO L'ICI?

PERCHè I SINDACATI NON REDIGONO I BILANCI?




ICI e Sindacati. Si è tanto parlato e criticato la Chiesa che non paga l’ICI. Ma a ben vedere i sindacati non hanno mai versato un euro di ICI, nonostante abbiano un patrimonio immobiliare piuttosto sostanzioso (la CGIL conta circa 3000 sedi in tutta Italia). La legge è quella solita: la 504 del 1992. La giurisprudenza, in base a questa legge, ha equiparato le organizzazioni sindacali e i partiti alle ONLUS. Conseguentemente niente ICI, con buona pace per le casse dello Stato a fronte di un patrimonio immobiliare che sfiora un valore per milioni di euro.
La legge è quella solita: la 504 del 1992

Immobili del ventennio e Sindacati. Non solo, in base a una legge del 1977, la n. 902, i Sindacati hanno ereditato i beni dei sindacati fascisti, senza pagare un euro né di prezzo né di tasse su quegli immobili. Ovviamente nessuna ICI su questi immobili.


Sindacati e Bilanci consolidati. Attualmente non si sa esattamente a quanto ammonta il patrimonio delle organizzazioni sindacali che hanno vari interessi in diversi rami del sociale (dal volontariato, alle associazioni dei consumatori, ai fondi pensione ecc.). Indovinate perché? Non hanno obbligo di bilancio consolidato. Nonostante ricevano contributi pubblici, i loro bilanci non sono soggetti al controllo della Corte dei Conti.


Licenziamenti e Sindacati. Sappiamo che le organizzazioni sindacali sono i più strenui difensori dell’art. 18 Stat. Lav. che obbliga il datore di lavoro a licenziare il lavoratore solo per giusta causa o giustificato motivo. Casomai il datore di lavoro licenziasse senza la presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo, avrebbe l’obbligo di reintegrare il lavoratore ingiustamente licenziato nel posto di lavoro, oltre a risarcirgli il danno. Ebbene, paradossalmente questa regola non si applica ai Sindacati, che invece possono sbattere fuori i propri dipendenti senza il pericolo che venga loro applicato l’art. 18. Non ci credete? Leggetevi l’art. 4, comma 1, della legge 108 del 1990.



ART. 4, COMMA1, DELLA LGGE 108 del 1990

(per chi volesse leggersi tutta la legge il link è: http://www.giuliorossi.info/leggi/lex90/l0108-90.html



1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, le disposizioni degli articoli 1 e 2 non trovano applicazione nei rapporti disciplinati dalla legge 2 aprile 1958, n. 339. La disciplina di cui all'articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, non trova applicazione nei confronti dei datori di lavoro non imprenditori che svolgono senza fini di lucro attività di natura politica, sindacale, culturale, di istruzione ovvero di religione o di culto.


Nessun commento:

Posta un commento