mercoledì 5 ottobre 2011

DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI DELL'UOMO art 27


Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Articolo 27




 



«Ogni individuo ha diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progresso scientifico e ai suoi benefici.





 



Ogni individuo ha diritto alla protezione degli interessi morali e materiali derivanti da ogni produzione scientifica, letteraria e artistica di cui egli sia autore.»


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